Guarentigie pontificie e relazioni tra stato e chiesa: (Legge 13 maggio 1871) Storia, esposizione, critica, documenti

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Erm. Loescher, 1884 - Church and state - 505 pages
 

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Popular passages

Page 468 - Sommo Pontefice ha facoltà di tenere il consueto numero di Guardie addette alla sua persona e alla custodia dei palazzi, senza pregiudizio degli obblighi e doveri risultanti per tali Guardie dalle Leggi vigenti del Regno.
Page 164 - Nessun Ufficiale della pubblica Autorità od Agente della forza pubblica può, per esercitare atti del proprio ufficio, introdursi nei palazzi e luoghi di abituale residenza o temporaria dimora del Sommo Pontefice, o nei quali si trovi radunato un Conclave o un Concilio ecumenico, se non autorizzato dal Sommo Pontefice, dal Conclave o dal Concilio.
Page 19 - Ebbene, o signori, non per ciò noi cesseremo dal proclamare altamente i principii che qui ora vi ho esposti, e che mi lusingo riceveranno da voi favorevole accoglienza ; noi non cesseremo dal dire che, qualunque sia il modo con cui l'Italia giungerà alla città eterna, sia che vi giunga per accordo o senza, giunta a Roma, appena avrà dichiarato decaduto il potere temporale, essa proclamerà il principio della separazione, ed attuerà immediatamente il principio della libertà della Chiesa sulle...
Page 467 - Seminari, le Accademie, i Collegi e gli altri Istituti cattolici, fondati per la educazione e coltura degli Ecclesiastici, continueranno a dipendere unicamente dalla Santa Sede, senza alcuna ingerenza delle Autorità scolastiche del Regno.
Page 466 - Sommo Pontefice è pienamente libero di compiere tutte le funzioni del suo ministero spirituale, e di fare affiggere alle porte delle basiliche e chiese di Roma tutti gli atti del suddetto suo ministero.
Page 347 - La cognizione degli effetti giuridici, così di questi come d'ogni altro atto di esse Autorità, appartiene alla giurisdizione civile. Però tali atti sono privi di effetto se contrari alle leggi dello Stato od...
Page 470 - Autorità che riguardano la destinazione dei beni ecclesiastici e la provvista dei benefizi maggiori e minori, eccetto quelli della città di Roma e delle Sedi suburbicarie. Restano ferme le disposizioni delle Leggi civili rispetto alla creazione e ai modi di esistenza degli Istituti ecclesiastici ed alienazione dei loro beni.
Page 220 - Je jure et promets à Dieu, sur les saints Évangiles, de garder obéissance et fidélité au gouvernement établi par la constitution de la république française. Je promets aussi de n'avoir aucune intelligence, de n'assister à aucun conseil, de...
Page 15 - Noi dobbiamo andarvi di concerto colla Francia ; inoltre, senza che la riunione di questa città al resto d'Italia possa essere interpretata dalla gran massa dei cattolici d'Italia e fuori d'Italia come il segnale della servitù della Chiesa. Noi dobbiamo, cioè, andare a Roma, senza che per ciò l'indipendenza vera del pontefice venga a menomarsi. Noi dobbiamo andare a Roma, senza che l'autorità civile estenda il suo potere all'ordine spirituale.
Page 30 - La Camera, udite le dichiarazioni del Ministero; confidando che, assicurata la dignità, il decoro e l'indipendenza del pontefice e la piena libertà della Chiesa, abbia luogo di concerto con la Francia l'applicazione del non intervento, e che Roma, capitale acclamata dall'opinione nazionale, sia congiunta all'Italia, passa all'ordine del giorno ». (La Camera approva alla quasi unanimità).

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