Discorsi pronunciati alla Camera dei deputati nella discussione del progetto di legge per garanzie dell'indipendenza del sommo pontefice e del libero esercizio dell'autorità spirituale della Santa Sede raccolti e ordinati per cura di G. Briano

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Tip. Eredi Botta, 1871 - 369 pages
 

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Page 38 - Seminari, le Accademie, i Collegi e gli altri Istituti cattolici, fondati per la educazione e coltura degli Ecclesiastici, continueranno a dipendere unicamente dalla Santa Sede, senza alcuna ingerenza delle Autorità scolastiche del Regno.
Page 289 - Parlamento nazionale; quando non sarà più lecito di porre in dubbio quali siano i veri sentimenti degl'Italiani; quando sarà chiaro al mondo che essi non sono ostili alla religione dei loro padri, ma anzi desiderano e vogliono conservare questa religione nel loro paese, che bramano assicurarle i mezzi di prosperare e di svilupparsi abbattendo un potere, il quale fu un ostacolo non solo alla riorganizzazione d'Italia, ma eziandio allo svolgimento del cattolicismo, io porto speranza che la gran...
Page 38 - Uffizio pontificio sarà esente da ogni tassa o spesa pel territorio italiano. « I corrieri spediti in nome del Sommo Pontefice sono pareggiati nel Regno ai corrieri di Gabinetto dei Governi esteri. « L' Uffizio telegrafico pontificio sarà collegato colla rete telegrafica del Regno a spese dello Stato.
Page 368 - ... dimora del Sommo Pontefice, o nei quali si trovi radunato un Conclave o un Concilio ecumenico, se non autorizzato dal Sommo Pontefice, dal Conclave o dal Concilio.
Page 342 - Legge speciale di cui all'articolo 18, rimangono soggetti all'exequatur e placet regio gli atti di esse Autorità che riguardano la destinazione dei beni ecclesiastici e la provvista dei benefizi maggiori e minori, eccetto quelli della città di Roma e delle Sedi suburbicarie. Restano ferme le disposizioni delle Leggi civili rispetto alla creazione e ai modi di esistenza degli Istituti ecclesiastici ed alienazione dei loro beni.
Page 368 - In ambo i casi, il trasporto dei dispacci e delle corrispondenze munite del bollo dell'Uffizio pontificio sarà esente da ogni tassa o spesa pel territorio italiano. I corrieri spediti in nome del Sommo Pontefice sono pareggiati nel Regno ai corrieri di Gabinetto dei Governi esteri.
Page 36 - La dotazione, di cui sopra, sarà inscritta nel Gran Libro del debito pubblico, in forma di rendita perpetua ed inalienabile nel nome della Santa Sede; e durante la vacanza della Sede si continuerà a pagarla per supplire a tutte le occorrenze proprie della Chiesa romana in questo intervallo.
Page 37 - Sede, non sono soggetti, per cagione di essi, a nessuna molestia, investigazione o sindacato dell'Autorità pubblica. Ogni persona straniera investita di ufficio ecclesiastico in Roma gode delle guarentigie personali competenti ai cittadini italiani in virtù delle Leggi del Regno.
Page 35 - Sommo Pontefice ha facoltà di tenere il consueto numero di guardie addette alla sua persona e alla custodia dei palazzi, senza pregiudizio degli obblighi e doveri risultanti per tali guardie dalle Leggi vigenti del Regno.

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